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Lo Statuto

STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS
AGD VITERBO
Associazione Giovani Diabetici della Provincia di Viterbo


 
TITOLO I (artt. 1-3)
Denominazione, Sede, Scopo, Durata       

TITOLO II (artt. 4-8)
Soci
    
TITOLO III (artt. 9-19)
Organi Sociali           

TITOLO IV (artt. 20-21)
Entrate ed Amministrazione

SCIOGLIMENTO (art.22)           

CONTROVERSIE (artt. 23-24)     

 

 

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA


ART. 1

L’Associazione denominata “AGD Viterbo” onlus ha la sua sede sociale in Viterbo, via Cardinal La Fontaine, 89 Tel. 0761.307076 - Fax 0761.307076 e potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio della Provincia di Viterbo.

ART. 2

L’Associazione è amministrativamente autonoma, regolata a norma degli art. 38 e seguenti del Codice Civile.

L’Associazione ha durata illimitata.

Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali o con deliberazione assembleare presa a maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

ART. 3

L’Associazione che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di utilità sociale ed è estranea ad ogni manifestazione di carattere a fine politico ed è aperta a chiunque sia interessato alle problematiche infantili ed intende dare il proprio contributo di idee ed esperienze.

Essa persegue i seguenti scopi:

a) ricercare, favorire, stimolare un rapporto ottimale tra le famiglie e gli operatori della struttura socio-sanitaria;
b) approfondire le problematiche e sviluppare le iniziative inerenti l’inserimento del bambino diabetico nel mondo della scuola, del lavoro, della società;
c) promuovere una educazione sanitaria diretta alle famiglie di bambini diabetici;
d) dare assistenza sociale e socio culturale alle famiglie di bambini diabetici;
e) promuovere la raccolta di fondi necessari al conseguimento degli scopi e fini dell’Associazione ;
f) favorire la collaborazione e l’integrazione con Associazioni affini, italiane ed estere;
g) organizzare corsi, seminari, convegni, pubblicazioni, biblioteca, ludoteca, laboratori, corsi di formazione;
h) organizzare attività sociali, culturali e ricreative rivolte a differenti fasce d’età;
i) promuovere la cultura nelle sue varie forme;
l) promuovere a favore dei soci, iniziative di carattere ricreativo e culturale al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale del cittadino;
m) assegnare borse di studio o altre forme di agevolazioni per medici e paramedici provenienti da paesi in via di sviluppo, tese alla divulgazione di terapie mediche, e non del bambino diabetico;
n) assegnare fondi a medici e paramedici, soci e non soci dell’Associazione che debbono recarsi in altra sede, nazionale o estera per approfondire la conoscenza di una tecnica o di un argomento specifico;
o) acquisire strumentazione ad alta tecnologia o materiale scientifico che contribuisca al progresso della conoscenza per la cura del diabete e delle sue complicazioni;
p) attuare servizi e strutture per lo svolgimento di attività di tempo libero;
q) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente sereno, incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenze;
r) favorire contatti fra i soci aventi specifici interessi culturali;
s) avvalersi della facoltà di ottenere il rilascio di licenze per spaccio di bevande, per vendita di generi alimentari e vari all’interno della sede sociale o nei luoghi dove l’Associazione opera.

L’Associazione con il carattere della mera sussidiarietà e strumentalità per il raggiungimento del suo scopo di solidarietà sociale, potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, mobiliare e immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile, senza limitazione alcuna.

Essa potrà partecipare ad altre associazioni o enti culturali e potrà, sia direttamente che in collaborazione con altri enti pubblici o privati, svolgere manifestazioni collaterali ed attività; comunque connesse con quelle istituzionali entro i limiti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460.

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TITOLO II
SOCI


ART. 4

L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, previa accettazione, fatta dal Consiglio direttivo dell’Associazione con delibera e pagamento delle quote sociali di iscrizione annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali di iscrizione, così come gli ordinari contributi associativi, sono versate a fondo perduto e non possono essere cedute e non sono in alcun modo rivalutabili.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: Ordinari, Onorari, Benemeriti.

Sono Soci Ordinari coloro che abbiano domandato anche in fase successiva alla costituzione, di far parte dell’Associazione per svolgere l’attività, e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I Soci fondatori sono di diritto soci ordinari.

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo della cultura e dell’attività sociale.

Sono Soci Benemeriti coloro che contribuiscono finanziariamente in maniera determinante allo sviluppo dell’Associazione.

Per divenire Socio Ordinario occorre presentare domanda scritta.

Con la domanda l’aspirante si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo statuto ed i regolamenti interni e tutte le decisioni che gli Organi sociali adottassero nel rispetto della legge e del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazione al richiedente sulla sua decisione in materia.

L’ammissione dei Soci benemeriti spetta all’Assemblea.

ART. 5

La qualità di socio e di conseguenza ogni diritto come tale si perde:

- per dimissioni;
- per radiazione.

ART. 6

Tutti i soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell’Associazione ed usufruire delle eventuali attrezzature;
- partecipare alle assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio;
- il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato dai genitori o da chi ne fa le veci.

ART. 7

Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; il recesso ha effetto immediato, il socio non può chiedere il rimborso totale o parziale delle quote da esso versate.

ART. 8

L’esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea dei soci sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

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TITOLO III
ORGANI SOCIALI


ART. 9

Organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea Generale dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il presidente;
d) Il Collegio dei revisori.

ART. 10

L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all’anno entro i termini di Legge vigenti, su convocazione del Consiglio direttivo a mezzo avviso di convocazione, che può contenere l’ora della Ia e della IIa convocazione, purché intervallata da almeno tre ore contrariamente al disposto dell’art. 2369 del Codice Civile, contenente l’ordine del giorno affisso nella sede operativa almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, per deliberare:

a) sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo dell’Associazione per l’esame della situazione Consuntiva e di quella Preventiva riguardante l’esercizio in corso e quello futuro;
b) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
c) sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei soci.

ART. 11

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale d’associazione ed iscritti nel Libro Soci da almeno cinque giorni.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso per l’approvazione dei rendiconti e delle deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART. 12

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo; in mancanza dal VicePresidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario nominato dall’Assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle Assemblee le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale dei soci, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo nominato nell’Atto di Costituzione.

È costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, scelti fra i soci ordinari.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente e da uno a nove Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario.

Il Consigliere segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura la tenuta dei libri sociali, provvede alla generale organizzazione dell’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per quattro anni.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Nelle ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, essendo investito dei più ampi poteri amministrativi; delibera sulle domande di ammissione dei soci, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei rendiconti Preventivi e Consuntivi, amministra il Patrimonio e le rendite sociali.

Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente o ogni volta che si rappresenti 1’opportunità alla nomina di speciali Commissioni tra i Consiglieri ed i soci determinandone il numero dei componenti, o dare particolari incarichi ai soci e determinando le funzioni, i poteri e le remunerazioni.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo riterrà. opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei suoi componenti, le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

ART. 16

Il presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi.

Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati.

Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza sono svolte dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente costituisce la prova dell’assenza o impedimento del Presidente.

ART. 17

Nel caso di dimissioni del presidente e/o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; rimane in carica temporaneamente il presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea dei soci entro 60 giorni, nel caso di assenza definitiva del Presidente le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri eletti dall’Assemblea fra i Soci ordinari; i suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I revisori eletti eleggono tra di loro il Presidente, nella loro prima riunione, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea.

Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’Amministrazione e la verifica dei bilanci e di ciò riferisce all’Assemblea Generale dei Soci.

ART. 19

Le cariche sociali sono tutte gratuite.

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TITOLO IV
ENTRATE ED AMMINISTRAZIONE


ART. 20

L’Associazione provvede al conseguimento dei suoi obiettivi con il contributo economico dovuto a:

- quote sociali annuali;
- contributi di Enti Pubblici e Privati;
- eventuali oblazioni;
- eventuali introiti derivanti da attività sociali qualificate “non commerciali” dalla normativa vigente, ivi comprese le occasionali raccolte pubbliche di fondi così come definite dall’art. 18 comma 2 bis del DPR 17/12/86 n. 917.
- eventuali entrate derivanti da somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci in occasioni di incontri e/o manifestazioni associative.

Qualora occasionalmente per il raggiungimento degli scopi sociali, sia esercitata una attività qualificata “commerciale”, dovrà essere tenuta una contabilità separata;

ART.21

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31/12/2005.

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SCIOGLIMENTO


ART. 22

In caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione, il patrimonio sociale non potrà essere diviso fra i soci, ma dovrà essere trasferito ad altra organizzazione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 662/1996 e salva diversa destinazione imposta per legge.



 

 

CONTROVERSIE


ART. 23

Tutte le eventuali controversie sociali fra i soci e fra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio tra Probiviri da nominarsi di volta in volta che si presenti la necessità, dall’Assemblea.

ART. 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile e dalle leggi specifiche in materia di Onlus.

 

 
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